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VOLANTINO
INFORMATIVO |
FIERE |
Trattamento doganale di oggetti destinati a fiere e esposizioni in Svizzera
1.
In generale
Le
operazioni di sdoganamento possono essere sbrigate presso tutti gli uffici
doganali più importanti quali Basilea/St. Louis Autostrada,
Basilea/Weil-Autostrada, Thayngen, Kreuzlingen-Autostrada, St. Margrethen ecc.
tenendo conto degli orari d’apertura. Se desiderate sbrigare le operazioni di
sdoganamento fuori dei normali orari d’apertura, vi preghiamo di contattare
dapprima l’ufficio doganale dal quale intendete transitare. Per lo
sdoganamento fuori degli orari di apertura normali viene riscossa una tassa.
A
Zurigo e Basilea si trovano degli uffici doganali presso le fiere. Quindi, per
le merci destinate alle ultime fiere, all’ entrata sono da presentare i
documenti doganali in transito (libretto carnet ATA fogli blu; documento di
transito “T” ecc.).
2.
Importazione
Le
merci devono essere dichiarate spontaneamente all’atto del passaggio del
confine. Lo sdoganamento viene effettuato sulla scorta di un libretto ATA
(ottenibile presso la vostra camera di commercio), un certificato
d’annotazione o una carta di passo (ottenibile presso l’ufficio doganale
svizzero di confine/lo spedizioniere). Prima di passare il confine, vi
raccomandiamo di informarvi presso l’ufficio doganale di confine in merito al
genere di sdoganamento. Il libretto ATA è valido solo per le merci destinate a
esposizioni, dimostrazioni, alla raccolta di ordinazioni. La vendita di merci
vincolate al libretto ATA è vietata. In ogni caso i pezzi portati seco
vanno iscritti singolarmente, in ordine progressivo, secondo il genere e il
prezzo in un elenco in tripla copia. Bisogna indicare il prezzo al quale
la merce viene offerta all’acquirente in Svizzera. Le divise estere
sono cambiate al corso del giorno. I tributo d’entrata gravanti le merci
importate sulla scorta di certificati d’annotazione o carte di passo vanno
garantiti mediante un deposito in contanti pari al 8 % del valore complessivo
indicato nel summenzionato elenco, arrotondato ai fr. 50.-- successivi. Trattasi
di un importo forfettario nel quale sono inclusi l’imposta sul valore aggiunto
(7,6 %) e eventuali dazi. Rimangono riservati eventuali controlli saltuari da
parte dell’ autorità doganale.
3.
Riesportazione
Prima
di uscire dalla Svizzera occorre stralciare dall’ elenco le posizioni
concernenti le merci vendute o scambiate. Sulla base di tali depennamenti
vengono calcolati i tributi da versare. In caso di divergenze con l’importo
indicato nella dichiarazione, dovute alla concessione di sconti, bisogna
osservare quanto segue:
·
gli sconti accordati per i pezzi di un costo di almeno fr. 100.-- vanno
comprovati mediante ricevuta (nome e indirizzo completo dell’ acquirente,
designazione dell’ oggetto venduto e prezzo di vendita);
·
in tutti gli altri casi è determinante l’importo minimo (senza
giustificativi), la differenza rispetto all’ importo dichiarato non deve
tuttavia superare il 10 % di detto importo.
Al
confine questo volantino informativo è da presentare all’ ufficio doganale.
Direzione
delle dogane del II circondario
Sciaffusa