VOLANTINO INFORMATIVO

FIERE

Trattamento doganale di oggetti destinati a fiere e esposizioni in Svizzera

1.         In generale

Le operazioni di sdoganamento possono essere sbrigate presso tutti gli uffici doganali più importanti quali Basilea/St. Louis Autostrada, Basilea/Weil-Autostrada, Thayngen, Kreuzlingen-Autostrada, St. Margrethen ecc. tenendo conto degli orari d’apertura. Se desiderate sbrigare le operazioni di sdoganamento fuori dei normali orari d’apertura, vi preghiamo di contattare dapprima l’ufficio doganale dal quale intendete transitare. Per lo sdoganamento fuori degli orari di apertura normali viene riscossa una tassa.

A Zurigo e Basilea si trovano degli uffici doganali presso le fiere. Quindi, per le merci destinate alle ultime fiere, all’ entrata sono da presentare i documenti doganali in transito (libretto carnet ATA fogli blu; documento di transito “T” ecc.).

2.         Importazione

Le merci devono essere dichiarate spontaneamente all’atto del passaggio del confine. Lo sdoganamento viene effettuato sulla scorta di un libretto ATA (ottenibile presso la vostra camera di commercio), un certificato d’annotazione o una carta di passo (ottenibile presso l’ufficio doganale svizzero di confine/lo spedizioniere). Prima di passare il confine, vi raccomandiamo di informarvi presso l’ufficio doganale di confine in merito al genere di sdoganamento. Il libretto ATA è valido solo per le merci destinate a esposizioni, dimostrazioni, alla raccolta di ordinazioni. La vendita di merci vincolate al libretto ATA è vietata. In ogni caso i pezzi portati seco vanno iscritti singolarmente, in ordine progressivo, secondo il genere e il prezzo in un elenco in tripla copia. Bisogna indicare il prezzo al quale la merce viene offerta all’acquirente in Svizzera. Le divise estere sono cambiate al corso del giorno. I tributo d’entrata gravanti le merci importate sulla scorta di certificati d’annotazione o carte di passo vanno garantiti mediante un deposito in contanti pari al 8 % del valore complessivo indicato nel summenzionato elenco, arrotondato ai fr. 50.-- successivi. Trattasi di un importo forfettario nel quale sono inclusi l’imposta sul valore aggiunto (7,6 %) e eventuali dazi. Rimangono riservati eventuali controlli saltuari da parte dell’ autorità doganale.

3.         Riesportazione

Prima di uscire dalla Svizzera occorre stralciare dall’ elenco le posizioni concernenti le merci vendute o scambiate. Sulla base di tali depennamenti vengono calcolati i tributi da versare. In caso di divergenze con l’importo indicato nella dichiarazione, dovute alla concessione di sconti, bisogna osservare quanto segue:

·         gli sconti accordati per i pezzi di un costo di almeno fr. 100.-- vanno comprovati mediante ricevuta (nome e indirizzo completo dell’ acquirente, designazione dell’ oggetto venduto e prezzo di vendita);

·         in tutti gli altri casi è determinante l’importo minimo (senza giustificativi), la differenza rispetto all’ importo dichiarato non deve tuttavia superare il 10 % di detto importo.

Al confine questo volantino informativo è da presentare all’ ufficio doganale.

Direzione delle dogane del II circondario
Sciaffusa